Il Tribunale di Milano con ordinanza dell’11/04/2013 esamina, all’esito dell’impugnativa di una delibera sociale, quale dei due contrapposti custodi di una medesima quota di srl debba esercitare i diritti di voto. Nella fattispecie le medesime quote di srl erano state preventivamente assoggettate a pignoramento in sede civile (con correlativa nomina del custode) e poi sottoposte a sequestro penale con successiva nomina di altro custode giudiziario.
Il tribunale lombardo afferma che la compresenza ed il conflitto di due provvedimenti giurisdizionali di nomina di due diversi custodi (entrambi iscritti al registro delle imprese), non può essere risolto invocando come criterio di soluzione del conflitto ai fini della determinazione del soggetto legittimato al voto l’anteriorità dell’iscrizione nel registro delle imprese, e ciò in applicazione del principio di cui all’art. 2915 c.c..
La legittimazione esclusiva al voto spetta al custode della quota nominato in sede di sequestro penale e ciò discende automaticamente, non già da una qualche gerarchia di rapporti tra giudice civile e giudice penale, ma dalla necessaria pregiudizialità (logica e sistematica) delle funzioni assegnate dall’ordinamento al sequestro penale (nella pronuncia esaminata veniva accolto il reclamo avverso il rigetto di sospensiva di delibere assembleari assunte con il voto determinante del custode della quota nominato nell’ambito della procedura esecutiva, allorquando era intervenuta la successiva iscrizione nel registro delle imprese del sequestro penale della medesima partecipazione).
Avv. Angelo Di Gaeta