Questo mese si riporta il commento alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino (sentenza 07 ottobre 2010 Pres. Griffey, estensore Converso), poiché essa rappresenta una delle rare pronunce giurisprudenziali che ha avuto modo di occuparsi della problematica della confusione del patrimonio personale dell’imprenditore fallendo in relazione al superamento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 L.F..
Come noto, i requisiti di fallibilità sono fissati dall’art. 1 della legge fallimentare il quale dispone, in via di principio, la fallibilità dell’imprenditore commerciale (comma 1°), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al secondo comma, rimessi all’onere probatorio del diretto interessato, “escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell’art. 2083 c.c.” (così per tutte: Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n.13086; Cass. civ. sent. n. 23052/2010; Cass. civ. sent. n. 17281/2010).
Pertanto, lo svolgimento dell’attività imprenditoriale nella forma dell’impresa individuale comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l’esercizio dell’impresa e di quelli personali dell’imprenditore, con l’effetto che l’imprenditore diviene fallibile anche in ragione di debiti personali (art. 1 comma 2° lett. c) L.F.), atteso che tutti i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all’unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740, c.c., senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi (Nella sentenza esaminata la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato infondata la censura di parte reclamante, secondo cui quello verso la Banca era debito personale, quale fideiussore di una società di capitali, di cui il reclamante fu il legale rappresentante e liquidatore, e, pertanto, non inerente all’attività imprenditoriale attuale). Per le medesime ragioni esposte ne consegue altresì che, ai fini del superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1 comma 2° lett. a) L.F., andranno considerati e concorreranno a formare “attivo patrimoniale” anche i beni personali dell’imprenditore.
avv. Alfredo Riccardi