Diritto CommercialeAzione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori – Decorrenza del termine di prescrizione

15 Aprile 20140

Con sentenza n. 8426 del 05 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il decorso del termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. (relativa alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali) può farsi risalire ad una data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento nel caso di preesistenza di elementi oggettivi, conoscibili dal ceto creditorio, dai quali emerga il deficit patrimoniale.

Secondo la Corte, tale interpretazione dell’art. 2394 comma 2° c.c., risulta maggiormente coerente con la lettera della norma, la quale prevede che l’azione possa essere esercitata dai creditori “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” e quindi (non specificando da quali fatti l’insufficienza debba risultare) non ne subordina l’esercizio ad un onere di preventiva, infruttuosa escussione dei beni sociali.

D’altro canto, prosegue la Corte, poiché il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e poiché chi eccepisce la prescrizione ha, per l’appunto, l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, segna tale momento, non può sostenersi che il creditore può agire senza necessità di escutere preventivamente il patrimonio sociale, e perciò anche quando accadimenti estranei alla sua sfera personale (ad es., il deposito di un bilancio d’esercizio nel quale le poste passive superino di gran lunga quelle attive) ne rendano palese l’incapienza. Né i termini della questione sono destinati a mutare allorché l’azione sia promossa dal curatore in rappresentanza del ceto creditorio, posto che questi esercita un diritto che non nasce dal fallimento e che è pertanto soggetto a prescrizione a partire dalla stessa data in cui i creditori avrebbero potuto farlo valere.

Avv. Angelo Di Gaeta

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