Diritto BancarioPrime pronunce delle corti territoriali sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà

17 Marzo 20140

Dopo i noti arresti della Cassazione civile sentenze nn. 350, 602 e 603 del 2013 – assurti agli onori della cronaca anche grazie ad una capillare campagna informativa dei mass media nazionali – che hanno affermato la rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà del costo del danaro pattuito con gli istituti di credito, è tempo di prime conferme da parte delle corti territoriali di merito.

La corte d’appello di Torino, con la recente Sentenza del 20 dicembre 2013, ha ribadito un principio essenziale per l’inclusione degli interessi di mora nella verifica dell’usurarietà del costo del credito: “Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo. Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina dell’usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge”.

La citata pronuncia conferma, pertanto, l’inclusione dei tassi moratori nella verifica dell’usurarietà pur in presenza di differenti indicazioni fornite dai decreti ministeriali, dando ulteriore fondamento, pertanto, alla linea interpretativa inaugurata dalla Corte di cassazione.

avv. Edgardo Riccardi

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