Diritto CommercialeSocietà trasferita all’estero? Sul fallimento decide sempre il giudice italiano

5 Marzo 20140

Recente giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. SS.UU. sent. n. 5945/13; Cass. Civ. sent. n. 18944/05; Cass. SS.UU. n. 1244/04) ha statuito che il trasferimento della sede di una società all’estero, a prescindere dal suo carattere fittizio, e nonostante eventuali modifiche della denominazione sociale, non comporta l’estinzione della società e quindi – sempre che l’ordinamento dello stato ricevente non ponga regole diverse – non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita. La modifica della denominazione sociale e l’acquisizione dello “status” di International Business Company, infatti, non comporta un mutamento dell’identità della società.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 2437 comma 1 lett. c) e 2473 comma 1 del codice civile, la cancellazione della società dal Registro Imprese italiano in conseguenza del trasferimento della sede legale all’estero non fa decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto dall’art.10 comma 1 l. fall. che si applica nei casi in cui la cancellazione dal Registro Imprese sia stata effettuata per cessazione dell’attività (come quando giunge a compimento il procedimento di liquidazione a norma dell’art. 2495 cod.civ. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/03, che in tal caso dalla cancellazione fa derivare l’effetto estintivo dell’ente), mentre la cancellazione per dichiarato trasferimento all’estero della società presuppone, per l’appunto, il contrario, che cioè la società continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, sia pure in altro stato. In tale ipotesi la società continua ad esistere, indipendentemente dal carattere fittizio o meno del trasferimento. Proprio in virtù del fatto che la società trasferita all’estero non si estingue, il giudice italiano mantiene la giurisdizione per la dichiarazione di fallimento.

Avv. Angelo Di Gaeta

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