In tema di donazione indiretta, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto, ai sensi dell’art. 1854 c.c., sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.
Tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Così si è espressa la Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 809 del 16 gennaio 2014.
Avv. Edgardo Riccardi