Il Tribunale di Milano, con un interessante sentenza del 29 agosto 2013 (estensore Elena Riva Crugnola) ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza, ovverosia che dalla sola pretesa inattendibilità/implausibilità di voci di bilancio non può discendere un pregiudizio in re ipsa per la società. Difatti tale improprietà del documento contabile, pur integrando una violazione degli obblighi gestori, in ogni caso non è idonea ad incidere sull’effettiva consistenza patrimoniale della società (nello stesso senso si era pronunciato Tr/Padova 16/07/1999 ritenendo che la redazione non corretta di un bilancio non sia di per sé produttiva di danno ed in dottrina Bonelli “La responsabilità degli amministratori di società per azioni”, pagg. 29 e ss., Milano 1992; Patti “Sequestro conservativo autorizzato ex art. 146 L.F., onere probatorio del curatore e ruolo del giudice delegato”, Fall. 2000, pag. 905).
Avv. Angelo di Gaeta