Crisi D'ImpresaLa Riforma del concordato preventivo

14 Giugno 20130

In seguito all’approvazione della Legge n. 134/2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese” (entrata in vigore 11.09.2012) sono state introdotte delle significative novità in materia di “Concordato Preventivo” che si aggiungono alle altre intervenute nei mesi precedenti.

Di seguito si cercherà di esaminare, con estrema sintesi, alcune delle principali novità normative introdotte dalla miniriforma di settembre che hanno interessato l’istituto del concordato preventivo, fornendo particolare attenzione a quelle novità che hanno maggiori riflessi di tipo pratico.

Sicuramente una delle novità più significative riguarda l’art. 161 L.F. e la possibilità di presentare una domanda di pre-concordato dal contenuto minimo che può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con la sola condizione indispensabile che il debitore debba espressamente depositare: (i) una visura camerale per provare la propria qualità di imprenditore commerciale; (ii) gli ultimi tre bilanci della società; (iii) la delibera ex art. 152 L.F. (il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano con proprio provvedimento, liberamente consultabile sul sito dell’Ordine degli avvocati di Milano, ha fornito le indicazioni sul contenuto minimo della domanda e dei documenti da allegare alla medesima). Il termine per poter integrare la domanda viene fissato dal giudice ed è compreso fra sessanta e centoventi giorni ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare, in alternativa, anche domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma L.F.. Quando però pende un procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine diventa sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Tra le novità che interessano l’art. 161 L.F. vi è anche lo sbarramento all’indiscriminata riproposizione di domande concordatarie prevedendo esplicitamente il nono comma che la domanda di cui al sesto comma dell’art. 161 L.F. venga dichiarata inammissibile allorquando il debitore, nei due anni precedenti, abbia già presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Ulteriore importantissima novità è rappresentata dal fatto che non più dal giorno del decreto di ammissione alla procedura, bensì dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (che deve avvenire a cura del cancellerie non oltre il giorno successivo a quello della presentazione della domanda stessa) si ricollegano importanti effetti. In primo luogo, a norma del novellato art.168 L.F., dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non solo non è più possibile, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (la precisazione alle azioni cautelari si è resa quanto mai opportuna poiché la rara giurisprudenza che si era occupata della materia era pervenuta a decisioni alquanto contraddittorie; vedasi T/Genova 09/02/2011 e T/Verona 26/01/2012) ma, quello che è maggiormente interessante è che le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, sono ex lege inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, risolvendosi così il ricorso sempre più frequente negli ultimi anni a strumenti segregativi del patrimonio del debitore, come trust liquidatori, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ecc., ecc.. Oltretutto anche gli stessi effetti esdebitatori del concordato omologato vengono anticipati dall’art. 184 L.F. essendo espressamente prevista l’obbligatorietà del concordato per tutti quei creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 L.F..

Altra importantissima novità è rappresentata dall’art. 169-bis L.F. sui contratti in corso di esecuzione. Si tratta di una disciplina finora non prevista dalla legge, grazie alla quale il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi. Si prevede infatti che il debitore, nel ricorso con cui presenta la domanda di ammissione al concordato preventivo, possa chiedere che il Tribunale (oppure, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato) lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui all’ottavo comma dell’articolo 72 ottavo comma (preliminari di vendita trascritti), 72-ter finanziamenti destinati ad uno specifico affare) e 80 primo comma (locazioni di immobili).

Anche questa norma ha un impatto e dei riflessi di tipo pragmatico di non poco conto ed assolutamente rilevanti offrendo la possibilità all’imprenditore di sciogliersi da quei contratti particolarmente onerosi che talvolta di fatto impediscono o rendono particolarmente difficile l’attuazione ovvero la fattibilità del piano  concordatario proposto.

Quella che però più di tutte rappresenta una novità in senso assoluto determinando una vera e propria rivoluzione copernicana nella procedura di concordato preventivo è la novella contenuta nell’art. 178 L.F. che introduce un meccanismo di accertamento in via presuntiva del consenso. In particolare viene sostituito il quarto comma dell’articolo 178 prevedendosi che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. In sintesi si introduce il principio del “chi tace acconsente” assolutamente nuovo per tale tipo di procedura concorsuale minore.

Altra novità senz’altro di rilievo è rappresentata dall’introduzione dell’art. 182-quinquies che riguarda finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il nuovo art. 182-quinquies interessa la c.d. finanza interinale che costituiva una delle criticità del sistema previgente che maggiormente impediva la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione fino a un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. Pertanto, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili, se un professionista – designato dal debitore e in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza — dopo avere verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Analoga disposizione sui pagamenti di crediti anteriori riguarda il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo prima della sua formalizzazione può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza degli stessi presupposti, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni e servizi. I pagamenti effettuati non saranno soggetti all’azione revocatoria.

Infine un’altra importante novità proviene dall’art. 182-sexies L.F. che disciplina la riduzione ovvero la perdita del capitale della società in crisi in pendenza della procedura concordataria. Difatti a tal fine è prevista l’inapplicabilità degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Come si rileva nella relazione illustrativa, la norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell’omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell’accordo di ristrutturazione. Pertanto, il nuovo art. 182-sexies prevede che:

– dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito ovvero della proposta di accordo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli del codice civile che riguardano gli obblighi di riduzione del capitale in caso di perdita nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata;

– per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;

– resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile sui poteri e responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento.

Orbene, alla luce della breve disamina compiuta, non si può che plaudere con favore ad una riforma che è senz’altro stata ispirata dall’intento di favorire la risoluzione, in tempi brevi, della crisi d’impresa offrendo soluzioni concrete a tutti quegli operatori che si cimentano in detta materia ed al tempo stesso rafforzando un istituto che per molti anni ha trovato scarsa applicazione.

avv. Alfredo Riccardi

 

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